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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il presidente del tribunale nella cui giurisdizione e' situata una
sede secondaria, filiale, agenzia, rappresentanza o stabilimento di
una, societa' avente sede in territori sui quali lo Stato italiano ha
cessato di esercitare la sua sovranita', ovvero, in mancanza, il
presidente del tribunale di Roma puo', nel caso in cui la maggioranza
dei soci abbia la cittadinanza italiana e risieda in Italia o la
maggioranza del capitale appartenga a cittadini italiani, autorizzare
la convocazione dell'assemblea, in una localita' diversa, da quella
in cui e' stabilita la sede sociale o nella quale per atto
costitutivo o statuto debba farsi tale convocazione, su richiesta
motivata degli organi sociali che, secondo l'atto costitutivo o lo
statuto, hanno il potere di convocare l'assemblea.
Le deliberazioni che importano modificazioni dell'atto costitutivo
adottate dalle assemblee delle societa' di cui al comma precedente
debbono essere depositate e iscritte presso la cancelleria del
tribunale della localita' in cui l'assemblea si e' riunita.