Legge Ordinaria n. 478 del 08/07/1949 (Pubblicata nella G.U. del 8 agosto 1949)
Modificazioni al testo unico 18 giugno 1931, n. 773, sulla vendita e il consumo di bevande alcooliche nei luoghi di cura, soggiorno e turismo.
    La  Camera  dei  deputati  ed  al  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Nelle  localita'  riconosciute  stazioni di cura, di soggiorno e di
turismo,  il numero degli esercizi di vendita o di consumo di bevande
alcooliche  puo' superare i rapporti stabiliti dall'art. 95 del testo
unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza.
  Le  licenze e le speciali autorizzazioni in soprannumero rispetto a
tali   rapporti   non  potranno  essere  rilasciate  dalle  autorita'
competenti  ai  sensi degli articoli 86 e 89 del suddetto testo unico
se  non  in  caso  di  effettive  esigenze  turistiche, previo parere
favorevole  dell'Amministrazione comunale e dell'Ente provinciale del
turismo.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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