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La Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Nelle localita' riconosciute stazioni di cura, di soggiorno e di
turismo, il numero degli esercizi di vendita o di consumo di bevande
alcooliche puo' superare i rapporti stabiliti dall'art. 95 del testo
unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza.
Le licenze e le speciali autorizzazioni in soprannumero rispetto a
tali rapporti non potranno essere rilasciate dalle autorita'
competenti ai sensi degli articoli 86 e 89 del suddetto testo unico
se non in caso di effettive esigenze turistiche, previo parere
favorevole dell'Amministrazione comunale e dell'Ente provinciale del
turismo.