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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le indennita' di studio e di carica di cui agli articoli 1 e 2 del
decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 240, sono corrisposte anche ai
provveditori agli studi, nella misura di cui al successivo articolo e
con decorrenza dal 1 aprile 1949.