Legge Ordinaria n. 48 del 14/02/1949 (Pubblicata nella G.U. del 8 marzo 1949)
Modificazioni alla legge 6 luglio 1940, n. 952, contenente disposizioni concernenti le pensioni agli agenti delle Ferrovie dello Stato provenienti dalle ex-gestioni austriache e agli agenti delle Ferrovie dello Stato passati nei ruoli di altre Amministrazioni dello Stato.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'art.  7  della  legge  6  luglio  1940, n. 952, e' sostituito dal
seguente:
  "Art.  7.  -  Le  pensioni  ed  i  sussidi  per  una sola volta, da
assegnare  per  cessazioni  dal  servizio  successive  all'entrata in
vigore  della  presente legge, agli agenti delle Ferrovie dello Stato
iscritti  al  Fondo  pensioni  per  il personale delle Ferrovie dello
Stato,  che  in  base  all'art. 5 della legge 23 luglio 1914, n. 742,
siano,  stati  o saranno assunti in servizio da altre Amministrazioni
dello Stato col consenso dell'Amministrazione ferroviaria o in base a
speciale  disposizione  di  legge,  mantenendo  l'iscrizione al Fondo
pensioni   anzidetto,   ed   i  relativi  assegni  di  riversibilita'
continuano  ad  essere  liquidati  dalle Ferrovie dello Stato in base
alle  norme  che  regolano il trattamento di quiescenza del personale
delle Ferrovie dello Stato.
  "Gli accertamenti e le determinazioni sulla inabilita' fisica, come
sulle altre cause di cessazione dal servizio, per il personale di cui
al   presente  articolo,  dovranno  essere  effettuati  dagli  organi
competenti  e  nei  modi  prescritti  secondo la legge generale sulle
pensioni del personale statale.
  "L'importo  delle pensioni o sussidi e degli assegni annessi di cui
al  primo  comma  del presente articolo, viene ripartito a cura delle
Ferrovie  dello  Stato  tra  il Fondo pensioni per il personale delle
Ferrovie  dello  Stato  e  l'altra  Amministrazione statale presso la
quale  il personale ha prestato servizio. La ripartizione e' fatta in
proporzione  della durata dei servizi utili resi rispettivamente alle
Ferrovie  dello  Stato  ed  all'altra Amministrazione calcolando tale
durata a mesi interi e trascurando le frazioni di mese.
  "Il pagamento di tali pensioni e' effettuato per ogni pensionato su
ruolo  e  libretto  unico da emettersi dalle Ferrovie dello Stato per
l'intero  importo  della  pensione  e  degli  assegni  annessi, salvo
rimborso  al  Fondo  pensioni  per  il personale delle Ferrovie dello
Stato delle quote anticipate per conto dell'altra Amministrazione.
  "Le  pensioni  ed  i  sussidi  per  una  sola  volta assegnati o da
assegnare per cessazione dal servizio anteriori all'entrata in vigore
della presente legge, nonche' gli assegni annessi, sono ripartiti tra
il  Fondo  pensioni  per  il  personale  delle Ferrovie dello Stato e
l'altra Amministrazione a norma del terzo comma del presente articolo
ed  il  pagamento  delle  due quote continua ad essere effettuato col
ruolo gia' emesso da parte delle Ferrovie dello Stato per le pensioni
gia'  assegnate  e  mediante  un unico ruolo ed un unico libretto per
quelle da assegnare.
  "Le  somme  anticipate  dal  Fondo  pensioni per il personale delle
Ferrovie  dello Stato per conto di altre Amministrazioni statali sono
addebitate a queste ultime insieme con gli interessi relativi.
  "Per  quanto  riguarda il personale passato al Ministero dei lavori
pubblici  per il servizio delle nuove costruzioni ferroviarie in base
al  regio  decreto-legge  4  agosto  1924,  n.  1262, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  15 luglio 1926, n. 1263, ed ivi rimasto
lino  alla  cessazione dal servizio, la ripartizione degli assegni di
quiescenza  non  ha luogo rimanendo detti assegni a totale carico del
bilancio del Ministero suddetto.
  "Per  il  personale  che,  gia'  passato  al  Ministero  dei lavori
pubblici  in  base al citato decreto-legge 4 agosto 1924, n. 1262, fu
successivamente comunque restituito alle Ferrovie dello Stato, non si
fa  luogo  alla  ripartizione degli assegni di quiescenza, restando i
medesimi  a carico del Fondo pensioni per il personale delle Ferrovie
dello  Stato,  a  favore  del  quale  vengono  acquisite  le ritenute
ordinarie  e  straordinarie  effettuate  a detto personale durante il
servizio  prestato  presso  il  Ministero  dei  lavori  pubblici ed i
relativi contributi amministrativi versati dal Ministero stesso.
  "Per  il  personale  che,  giu'  passato  al  Ministero  dei lavori
pubblici  in  base  al suddetto regio decreto-legge 4 agosto 1924, n.
1262  ha  fatto  successivamente  passaggio  ad altra Amministrazione
dello  Stato,  il  servizio  prestato  presso il Ministero dei lavori
pubblici  si  considera, ai fini della ripartizione della spesa della
pensione,  come prestato alle Ferrovie dello Stato, e si applicano le
disposizioni  di  cui  al precedente terzo comma ed agli articoli 8 e
9".
 

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