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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzata la concessione di anticipazioni entro il limite di
lire tre miliardi alla, Sezione autonoma per l'esercizio del credito
alberghiero e turistico, istituita presso la Banca nazionale del
lavoro.
Tale somma verra' utilizzata dalla predetta Sezione, per le
operazioni di mutuo consentite dalle disposizioni del regio
decreto-legge 12 agosto 1937, n. 1561, modificato dal regio decreto
legislativo 29 maggio 1946, n. 453, nonche' per lo sconto dei
contributi diretti rateali, previsto dall'art. 7 del decreto
legislativo 9 aprile 1948, il. 399.
I mutui di cui al precedente comma non potranno superare, nel
rispettivo loro ammontare, la somma ammessa a fruire del contributo
rateale dello Stato e saranno destinati per gli scopi di cui al regio
decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 452.
L'eventuale disponibilita' residua) dell'anzidetta somma di lire
tre miliardi sara' destinata per gli scopi indicati nel successivo
art. 4.