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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'imposta generale sull'entrata non si applica sulle fatture
rilasciate da stabilimenti tipografici per la composizione e la
stampa dei giornali e di altri periodici aventi carattere politico o
sindacale o culturale.
Gli atti e contratti per la composizione e la stampa dei giornali
quotidiani e periodici di cui al comma precedente, ove siano soggetti
a registrazione, scontano l'imposta fissa di registro.