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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
In attesa che venga attribuita la quota dei tributi erariali a
favore della "Valle d'Aosta", ai sensi dell'art. 12 della legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e' autorizzata la
assegnazione, a favore della stessa, di un contributo statale
straordinario di 585 milioni per l'anno 1948, comprensivo del
fabbisogno per la integrazione dei bilanci, per il medesimo anno, dei
Comuni e degli Enti comunali di assistenza inclusi nella
circoscrizione nella Regione autonoma.