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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Al personale di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, anche con
ordinamento autonomo, che sia stato dichiarato dimissionario
d'ufficio nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto
legislativo 12 dicembre 1947, n. 1492, si applicano le disposizioni
di cui agli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 12 dicembre
1947, n. 1488.
Al personale non di ruolo che sia stato licenziato nelle medesime
condizioni si applicano le disposizioni degli articoli 3 e 4 del
decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488. Tali disposizioni non
si applicano ai cottimisti, ai diurnisti, ai salariati giornalieri ed
in generale a coloro che fossero stati assunti precariamente per
servizi o lavori non aventi carattere di continuita'.
Le domande di cui all'art. 1, comma quarto, ed all'art. 3, comma
primo, del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, debbono
essere presentate dal personale suddetto entro due mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge. Per i prigionieri non ancora
rimpatriati il termine decorre dalla data di rimpatrio. Le domande
gia' prodotte sono ritenute valide.