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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Sono abrogate le disposizioni dell'art. 1, n. 3, del decreto
legislativo luogotenenziale 6 febbraio 1946, numero 103, e dell'art.
1 del decreto legislativo 21 gennaio 1948, n. 70.