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La Camera, dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A decorrere dal 1 gennaio 1949 sulle misure dei limiti di congrua
attualmente spettanti al clero in virtu' delle disposizioni contenute
nel regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227, e nei decreti legislativi
22 marzo 1945, n. 213, 1 aprile 1947, n. 272, e 22 gennaio 1948, n.
44, viene concesso un aumento temporaneo del cento per cento.
Lo stesso aumento compete, con la medesima decorrenza, sull'attuale
misura degli altri assegni fissi e di quelli in compenso delle spese
di culto, previsti dal regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227, nonche'
degli assegni spettanti agli ecclesiastici in attivita' di servizio
contemplati dall'art. 24, comma secondo, della legge 27 maggio 1929,
n. 848.