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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Le disposizioni contenute negli articoli 5 e 6 del decreto
legislativo 4 dicembre 1946, n. 439, concernenti l'assegnazione in
soprannumero di notai in esercizio, sono applicabili sino al 24
dicembre 1950.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello stato.
Data a Roma, addi' 29 luglio 1949
EINAUDI
DE GASPERI - GRASSI -
Visto, il Guardasigilli: GRASSI