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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
L'art. 130 del testo unico della legge comunale e provinciale,
approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con
l'art. 23 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, e' sostituito
dal seguente:
"Il sindaco e gli assessori che abbiano partecipato alle gestioni
sulle quali il Consiglio comunale sia chiamato a deliberare, non
possono presiedere le adunanze convocate per discutere e deliberare
sul conto consuntivo o il rendiconto, previsto dall'art. 141, delle
stesse gestioni.
Il Consiglio elegge un presidente temporaneo".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta,
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 luglio 1949
EINAUDI
DE GASPERI - SCELBA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI