Legge Ordinaria n. 498 del 29/07/1949 (Pubblicata nella G.U. del 12 agosto 1949)
Modificazioni alle disposizioni dell'art. 130 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  L'art.  130  del  testo  unico  della legge comunale e provinciale,
approvato  con  regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con
l'art.  23 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, e' sostituito
dal seguente:
  "Il  sindaco  e gli assessori che abbiano partecipato alle gestioni
sulle  quali  il  Consiglio  comunale  sia chiamato a deliberare, non
possono  presiedere  le adunanze convocate per discutere e deliberare
sul  conto  consuntivo o il rendiconto, previsto dall'art. 141, delle
stesse gestioni.
  Il Consiglio elegge un presidente temporaneo".

  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta,
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 29 luglio 1949

                               EINAUDI

                                                  DE GASPERI - SCELBA

Visto, il Guardasigilli: GRASSI
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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