Legge Ordinaria n. 499 del 29/07/1949 (Pubblicata nella G.U. del 12 agosto 1949)
Aumento delle indennita' spettanti ai testimoni chiamati a deporre in materia civile e penale innanzi alle autorita' giudiziarie.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La   misura   delle  indennita'  spettanti  ai  testimoni  indicati
nell'art.  1 del regio decreto 3 maggio 1923, numero 4043, e' elevata
a lire 100 giornaliere.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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