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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le misure delle indennita' di studio e di carica spettanti, a
decorrere dal 1 luglio 1948, a norma del decreto legislativo 7 maggio
1948, n. 1128, al personale insegnante, direttivo, ispettivo ed
assistente delle scuole elementari e degli istituti governativi dei
sordomuti sono stabilite nell'annessa tabella.
A decorrere dal 1 luglio 1948 il compenso per lavoro straordinario
previsto dal decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19,
e' assegnato a tutto il personale di cui al precedente comma nella
misura mensile forfetaria indicata nella predetta tabella.
Il compenso forfetario di cui ai precedente comma e', corrisposto,
in ogni anno scolastico, limitatamente al periodo dal 1 ottobre al 31
luglio per il personale insegnante e assistente ed al periodo dal 1
settembre al 31 luglio per il personale direttivo ed ispettivo.