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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Ministro per i lavori pubblici ed i Provveditori alle opere
pubbliche, nei limiti della rispettiva competenza, sono autorizzati a
continuare ad applicare, fino al 30 giugno 1950, le disposizioni del
decreto legislativo 24 marzo 1948, n. 435.