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La Camera, dei deputati ed il Senato della, Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il decreto legislativo 1 dicembre 1947, n. 1625, e' ratificato a
norma dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo
1946, n. 98, con la seguente modifica:
All'art. 1 alle parole: "di cui all'art. 6 della legge 23 luglio
1922, n. 1043" sono sostituite le parole: "di cui all'art. 8 della
legge 23 luglio 1922, n. 1043".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 luglio 1949
EINAUDI
DE GASPERI - TUPINI
SCELBA - GRASSI -
VANONI - PELLA -
GONELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI