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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I Prefetti, su richiesta del Ministero dei lavori pubblici, sono
autorizzati a prorogare per un altro biennio la durata delle
occupazioni temporanee dei terreni adibiti per l'impianto, a norma
del decreto legislativo luogotenenziale 5 luglio 1945, n. 429, dei
cimiteri di guerra per i militari delle Forze armate delle Nazioni
Unite, caduti in territorio italiano durante la seconda guerra
mondiale, quando all'espropriazione dei terreni stessi non sia
possibile addivenire nel termine di cui all'articolo 73 della legge
25 giugno 1865, n. 2359.