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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzata la spesa di 350 milioni di lire, da stanziarsi nello
stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio
finanziario 1948-1949, per la concessione di sussidi per riparazione
e ricostruzione di opere danneggiate o distrutte dalle alluvioni e
frane nell'anno 1948.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri
decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.