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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzate la spesa di lire 150 milioni, in aggiunta a quella
di lire 280 milioni di cui all'arti 5, comma quarto, della legge 30
ottobre 1948, n. 1265, che approva lo stato di previsione della spesa
del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario
1948-49, per provvedere alle necessita' piu' urgenti in caso di
pubbliche calamita', ai sensi della legge 9 dicembre 1926, n. 2389, e
del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010.