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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzato a favore del Ministero dei trasporti il prelievo dal
fondo speciale previsto dall'accordo italo-americano, approvato con
la legge 4 agosto 1948, numero 1108, di lire 20 miliardi da
utilizzarsi, nell'esercizio 1948-49, per la ricostruzione degli
impianti e del materiale mobile delle Ferrovie dello Stato, per il
finanziamento delle spese riconosciute necessarie per la
ricostruzione delle ferrovie e delle tramvie concesse all'industria
privata e delle reti di trasporti urbani esercitate da aziende
municipalizzate o in maggioranza di proprieta' del Comune, nonche'
per la costruzione delle ferrovie pubbliche di proprieta' dello Stato
concesse in sola costruzione o in corso di completamento da parte
dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti
in concessione.
Di tale somma: lire 16.800.000.000 saranno assegnate dal Ministro
per i trasporti all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per
lavori e forniture interessanti l'Italia meridionale ed insulare,
integrando la somma stessa con altre lire 1.500.000.000 che
l'Amministrazione stessa prelevera' dalla parte straordinaria del
proprio bilancio; lire 3.200.000.000 saranno, dal Ministro medesimo,
assegnate a lavori e forniture interessanti le ferrovie e tramvie in
concessione e le reti di trasporti urbani specificate al precedente
comma, con destinazione di lire 1.700.000.000 a lavori e forniture
interessanti l'Italia meridionale ed insulare.