Legge Ordinaria n. 508 del 03/08/1949 (Pubblicata nella G.U. del 17 agosto 1949)
Utilizzazione da parte del Ministero dei trasporti nell'esercizio 1948-49, della somma di lire 20 miliardi da prelevare dal fondo speciale previsto dall'Accordo italo-americano approvato con la legge 4 agosto 1948, n. 1108.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato della Repubblica, hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E' autorizzato a favore del Ministero dei trasporti il prelievo dal
fondo  speciale  previsto dall'accordo italo-americano, approvato con
la  legge  4  agosto  1948,  numero  1108,  di  lire  20  miliardi da
utilizzarsi,  nell'esercizio  1948-49,  per  la  ricostruzione  degli
impianti  e  del  materiale mobile delle Ferrovie dello Stato, per il
finanziamento    delle   spese   riconosciute   necessarie   per   la
ricostruzione  delle  ferrovie e delle tramvie concesse all'industria
privata  e  delle  reti  di  trasporti  urbani  esercitate da aziende
municipalizzate  o  in  maggioranza di proprieta' del Comune, nonche'
per la costruzione delle ferrovie pubbliche di proprieta' dello Stato
concesse  in  sola  costruzione  o in corso di completamento da parte
dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti
in concessione.
  Di  tale  somma: lire 16.800.000.000 saranno assegnate dal Ministro
per  i  trasporti  all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per
lavori  e  forniture  interessanti  l'Italia meridionale ed insulare,
integrando   la   somma  stessa  con  altre  lire  1.500.000.000  che
l'Amministrazione  stessa  prelevera'  dalla  parte straordinaria del
proprio  bilancio; lire 3.200.000.000 saranno, dal Ministro medesimo,
assegnate  a lavori e forniture interessanti le ferrovie e tramvie in
concessione  e  le reti di trasporti urbani specificate al precedente
comma,  con  destinazione  di lire 1.700.000.000 a lavori e forniture
interessanti l'Italia meridionale ed insulare.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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