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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La lettera, d) dell'art. 2 del decreto legislativo 19 aprile 1948,
n. 556, e' modificata come segue:
"d) siano rimpatriati successivamente allo stato di guerra o
rimpatrino in conseguenza di situazioni, determinatesi in quei
territori in dipendenza della guerra".
L'ultimo comma dell'art. 11 di detto decreto e' modificato come
segue:
"Per i profughi gia' ricoverati che, alla, data di entrata in
vigore del presente decreto, abbiano gia' compiuto i suindicati
periodi massimi di permanenza nei centri di raccolta, la ulteriore
permanenza nei centri stessi dovra' cessare il 30 giugno 1949".