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La Camera, dei deputati ed il Senato della, Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il secondo ed il terzo comma, dell'art. 24 del regio decreto 17
agosto 1935, n. 1765, concernente l'assicurazione obbligatoria contro
gli infortuni sui lavoro e le malattie professionali nell'industria,
modificato con l'art. 2 del decreto legislativo 25 gennaio 1947, n.
14, e con l'art. 1 del decreto legislativo 19 febbraio 1948, n. 254,
sono sostituiti dai seguenti:
"Quando sia accertato che dall'infortunio o dalla malattia,
professionale sia derivata una inabilita' permanente tale da ridurre
l'attitudine al lavoro in misura superiore al dieci per cento per i
casi di infortunio e ai venti per cento per i casi di malattia
professionale sara' corrisposta con effetto dal giorno successivo a
quello della cessazione della indennita' per inabilita' temporanea,
una rendita di inabilita' rapportata al grado della inabilita' stessa
sulla base delle seguenti aliquote della retribuzione calcolata
secondo le disposizioni degli articoli da 39 a 42;
1) per inabilita' di grado dall'undici per cento al sessanta per
cento, aliquota crescente col grado dell'inabilita', come
dall'allegata tabella, dal cinquanta per cento al sessanta per
cento;
2) per inabilita' di grado dal sessantuno per cento al cento per
cento, aliquota pari al grado di inabilita'.
Le rendite mensili sono arrotondate alla decina, piu' prossima: per
eccesso quelle eguali o superiori alla frazione di lire cinque, per
difetto quelle inferiori a detta frazione.
Nei casi di inabilita' permanente assoluta, nei quali sia
indispensabile all'invalido un'assistenza personale continuativa, la,
rendita e' integrata da un assegno di lire tremila mensili per tutta
la durata di detta assistenza; non si fa luogo ad integrazione quando
l'assistenza personale sia esercitata o direttamente dall'Istituto
assicuratore in luogo di ricovero o da parte di altri enti".