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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e' autorizzato a
concedere al Segretariato nazionale della montagna un sussidio, una
volta tanto, di lire cinquanta milioni, pagabile in tre esercizi
finanziari dal 1948-1949 al 1950-1951, in ragione rispettivamente di
lire 15 milioni, 20 milioni e 15 milioni.