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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per l'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo
della Guardia di finanza relativo all'anno 1949 sono sospesi:
l'obbligo di frequentare il corso valutativo per l'avanzamento a
scelta ordinaria dei capitani, previsto dall'art. 49 della legge 7
giugno 1934, n. 899, e successive modificazioni;
l'avanzamento a scelta speciale ai gradi di tenente colonnello,
maggiore e capitano, di cui al titolo VI della legge 7 giugno 1934,
n. 899, e successive modificazioni.