Legge Ordinaria n. 523 del 03/08/1949 (Pubblicata nella G.U. del 22 agosto 1949)
Norme temporanee per l'avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza relative all'anno 1949.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per  l'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo
della Guardia di finanza relativo all'anno 1949 sono sospesi:
    l'obbligo  di frequentare il corso valutativo per l'avanzamento a
scelta  ordinaria  dei  capitani, previsto dall'art. 49 della legge 7
giugno 1934, n. 899, e successive modificazioni;
    l'avanzamento  a  scelta speciale ai gradi di tenente colonnello,
maggiore  e  capitano, di cui al titolo VI della legge 7 giugno 1934,
n. 899, e successive modificazioni.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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