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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il sussidio dello Stato per la ricostruzione dei fabbricati
distrutti o danneggiati dai terremoti fra il 1908 e il 1936 incluso
e' maggiorato nella misura di 3,33 volte rispetto a quello previsto
dal decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 940.
Tale maggiorazione si applica, ai sussidi concessi o da concedere
per lavori che alla data di entrata in vigore del detto decreto
legislativo 3 settembre 1947, n. 940, erano ancora da eseguire.