Legge Ordinaria n. 533 del 15/08/1949 (Pubblicata nella G.U. del 23 agosto 1949)
Norme sulla durata dei contratti individuali di lavoro dei salariati fissi dell'agricoltura e sulle relative controversie.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I   contratti   individuali  di  lavoro  fra  i  datori  di  lavoro
dell'agricoltura  e i salariati fissi comunque denominati non possono
avere  una  durata  inferiore  a due annate agrarie e, ove l'abbiano,
s'intendono estesi al biennio.
  Ogni patto contrario e' nullo.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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