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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I contratti individuali di lavoro fra i datori di lavoro
dell'agricoltura e i salariati fissi comunque denominati non possono
avere una durata inferiore a due annate agrarie e, ove l'abbiano,
s'intendono estesi al biennio.
Ogni patto contrario e' nullo.