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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il Presidente della Repubblica e' delegato a concedere amnistia,
per i reati previsti nelle disposizioni penali del testo unico delle
leggi per la elezione della Camera dei deputati, sempre che la pena,
comminata non superi nel massimo la reclusione per anni cinque e la
multa di lire ventimila.
Per gli stessi reati, per i quali non sia ammissibile l'amnistia,
e' delegato a concedere il condono della pena detentiva nei limiti di
tre anni e della pena pecuniaria per lire ventimila.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 agosto 1949
EINAUDI
DE GASPERI - GRASSI
Visto, il Guardasigilli: GRASSI