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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I criteri per la determinazione degli onorari e delle indennita'
dovute agli avvocati e ai procuratori in materia penale e
stragiudiziale sono stabiliti ogni biennio con deliberazione del
Consiglio nazionale forense, approvata dal Ministro per la grazia e
giustizia.