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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Fino al compimento delle operazioni della leva militare di terra
della classe 1929, il Ministro per la difesa e' autorizzato ad
avvalersi della facolta' di cui all'articolo 21 del testo unico delle
disposizioni legislative sul reclutamento dell'Esercito, approvato
con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329, quale risulta sostituito
dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945,
n. 772.