Legge Ordinaria n. 553 del 28/06/1949 (Pubblicata nella G.U. del 26 agosto 1949)
Facolta' del Ministro per la difesa di avvalersi delle Commissioni temporanee di cui all'art. 21 del testo unico sul reclutamento dell'Esercito, quale risulta sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 772.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Fino  al  compimento  delle operazioni della leva militare di terra
della  classe  1929,  il  Ministro  per  la  difesa e' autorizzato ad
avvalersi della facolta' di cui all'articolo 21 del testo unico delle
disposizioni  legislative  sul  reclutamento dell'Esercito, approvato
con  regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329, quale risulta sostituito
dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945,
n. 772.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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