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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La facolta' indicata nell'art. 1 del decreto legislativo 7 maggio
1948, n. 1254, concernente variazioni provvisorie agli organici degli
ufficiali dei Corpi militari della marina puo' essere esercitata dal
Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro,
sino alla data di entrata in vigore dei quadri organici definitivi
per gli ufficiali suddetti.