Legge Ordinaria n. 579 del 29/07/1949 (Pubblicata nella G.U. del 1 settembre 1949)
Esercizio, sino alla data di entrata in vigore dei quadri organici definitivi degli ufficiali della marina, della facolta' concessa, col decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1254, al Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro, di apportare variazioni provvisorie agli organici degli ufficiali suddetti.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato.

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La  facolta'  indicata nell'art. 1 del decreto legislativo 7 maggio
1948, n. 1254, concernente variazioni provvisorie agli organici degli
ufficiali  dei Corpi militari della marina puo' essere esercitata dal
Ministro  per  la  difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro,
sino  alla  data  di entrata in vigore dei quadri organici definitivi
per gli ufficiali suddetti.
 

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