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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Tutte le attribuzioni dell'Amministrazione delle ferrovie dello
Stato e del Ministero delle comunicazioni, previste dal regio
decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1574, convertito nella legge 18 marzo
1926, n. 562, e dal regio decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2243,
convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2426, e successive
integrazioni e modificazioni, in materia di costruzioni di edifici ed
altre opere riguardanti l'Amministrazione delle poste e delle
telecomunicazioni sono devolute a questa ultima.
I relativi progetti sono approvati dal Ministro per le poste e le
telecomunicazioni, sentito il parere del Consiglio di amministrazione
delle poste e delle telecomunicazioni, ai sensi del regio
decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo
1926, n. 597, e successive modificazioni.
L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato continuera', secondo
le norme e con le modalita' contenute nei sopradetti decreti e
successive modificazioni, nella esecuzione dei lavori gia' da essa
progettati e approvati dall'Amministrazione postale.