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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il primo comma dell'art. 26 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e'
sostituito dal seguente:
"Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su proposta
della Commissione provinciale, puo' autorizzare il prefetto ad
istituire, con proprio decreto, presso le Sezioni di collocamento e i
collocatori - corrispondenti o incaricati - una Commissione per il
collocamento, composta dai dirigente dell'Ufficio del lavoro o da un
suo incaricato, in qualita' di presidente, da sette rappresentanti
dei lavoratori e da tre rappresentanti dei datori di lavoro,
designati, su richiesta del direttore dell'Ufficio provinciale del
lavoro, dalle organizzazioni sindacali, tenuto conto della loro
importanza numerica".
All'ultimo comma dello stesso art. 26 e' aggiunto il comma,
seguente:
"Il prefetto, sentita la Commissione provinciale, puo' autorizzare
il collocatore ad avvalersi di coadiutori per l'avviamento al lavoro
nelle frazioni del Comune. I coadiutori sono nominati dal direttore
dell'Ufficio provinciale del lavoro tra i lavoratori del Comune,
sentita la Commissione comunale.
Le eventuali remunerazioni ai coadiutori sono a carico del Comune".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 agosto 1949
EINAUDI
DE GASPERI - FANFANI
Visto, il
Guardasigilli: GRASSI