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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La concessione di concorsi o sussidi dello Stato per l'esecuzione
delle opere pubbliche di interesse di Enti locali, indicate nei
successivi articoli, e' fatta mediante la corresponsione di
contributi costanti per trentacinque anni nella misura fissata per
ciascuna categoria di opere.
Gli Enti locali dell'Italia meridionale ed insulare possono
chiedere, in sostituzione delle norme della presente legge,
l'applicazione delle disposizioni legislative particolari per tali
regioni, che attribuiscono un trattamento di maggior favore anche se
ne e' cessata l'applicazione per essersi esauriti gli stanziamenti
relativi.
A questo fine negli stati di previsione della spesa del Ministero
dei lavori pubblici, successivi all'esercizio finanziario 1949-50,
sara' provveduto ai rispettivi stanziamenti.