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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA.
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
L'art. 2, secondo comma, del decreto legislativo 13 aprile 1947, n.
641, e' sostituito dal seguente:
"Le operazioni di liquidazione dovranno aver termine entro il 31
dicembre 1949".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 luglio 1949
EINAUDI
DE GASPERI - LOMBARDO
SCELBA - VANONI - PELLA
- CORBELLINI
Visto, il Guardasigilli: GRASSI