Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le disposizioni delle leggi 3 giugno 1940, n. 767 e 11 luglio 1941
n. 935, concernenti l'assicurazione contro i rischi ordinari delle
navi mercantili italiane e delle costruzioni navali rimangono in
vigore sino al 31 dicembre 1949.