Legge Ordinaria n. 605 del 08/06/1949 (Pubblicata nella G.U. del 12 settembre 1949)
Composizione della Commissione incaricata di dirigere il lavoro di revisione toponomastica della Carta d'Italia.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  La  Commissione  permanente incaricata di dirigere il lavoro per la
revisione toponomastica della Carta d'Italia, di cui al regio decreto
5 marzo 1911 e successive modificazioni, e' composta come segue:
    Presidente:
      il direttore dell'Istituto geografico militare.
    Membri:
      il  presidente  del  Comitato  nazionale  per  la geografia del
Consiglio nazionale delle ricerche od un suo delegato;
      il  direttore  dell'Istituto idrografico della marina od un suo
delegato;
      il presidente del Touring Club italiano od un suo delegato;
      il presidente del Comitato scientifico del Club Alpino italiano
od un suo delegato;
      il  presidente  della  Societa'  geografica  italiana od un suo
delegato;
      un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
      un rappresentante del Ministero dell'interno.
    Per la parte che riguarda la loro regione o provincia:
      a)  il presidente della Giunta provinciale di Bolzano od un suo
delegato;
      b)  il  presidente della Giunta provinciale di Trento od un suo
delegato;
      c)  il  capo  dell'Amministrazione provinciale di Gorizia od un
suo delegato;
      d)  il capo dell'Amministrazione provinciale di Udine od un suo
delegato;
      e) il presidente della Giunta regionale per la Valle d'Aosta od
un suo delegato;
      f)  un  rappresentante  della  Deputazione  regionale di storia
patria;
      g)  i direttori degli Istituti di geografia delle universita' o
loro delegati;
      h) i direttori di Centri studi regionali o loro delegati.
    Segretario:
      un   funzionario   od  un  ufficiale  dell'Istituto  geografico
militare, di grado non superiore al settimo.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 8 giugno 1949

                               EINAUDI

                                               DE GASPERI - PACCIARDI
- SCELBA - PELLA -
GONELLA

Visto, il Guardasigilli: GRASSI
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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