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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Nei concorsi delle ricevitorie postali e telegrafiche che saranno
banditi successivamente all'entrata in vigore della presente legge,
il servizio prestato in qualita' di dirigente negli uffici
dell'Africa, orientale italiana, non retti da personale di ruolo, e
l'eventuale periodo di prigionia sono considerati, a tutti gli
effetti, alla stregua del servizio di gerente prestato nelle
ricevitorie della Repubblica.
La presente legge, munita, del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla, e di
farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 luglio 1949
EINAUDI
DE GASPERI - JERVOLINO -
PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI