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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
E' data facolta' al Ministro per la difesa di collocare, a domanda,
in posizione ausiliaria l'ammiraglio d'armata in servizio permanente
effettivo Angelo Jachino, al quale in tal caso viene conservato ad
personam il trattamento economico di attivita' del grado fino, al
raggiungimento del limite di eta' prescritto dalla tabella n. 8
annessa alla legge 6 giugno 1935, n. 1404.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 luglio 1949
EINAUDI
DE GASPERI - PACCIARDI -
PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI