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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
L'art. 6 del regio decreto-legge 23 gennaio 1936, n. 264,
concernente il riordinamento del sistema e delle modalita' di
concessione degli speciali premi annui agli ufficiali dei servizi
tecnici ed al personale tecnico civile dei chimici, convertito in
legge con la legge 6 aprile 1936, n. 745, e' sostituito dal seguente:
"Art. 6. - Competente a formulare al Ministro per la difesa le
motivate proposte di assegnazione dei premi o dei compensi speciali
contemplati dal presente decreto, sara' una Commissione composta di
un generale di Corpo d'armata, designato dal Ministro, che la
presiede, dell'ispettore dell'Arma di artiglieria, del direttore
generale di artiglieria e del maggiore generale del servizio tecnico
di artiglieria, oppure dell'ispettore dell'Arma, del genio e del
direttore generale del genio, oppure dell'ispettore generale della
motorizzazione e del maggiore generale del servizio tecnico della
motorizzazione, a seconda della specialita' cui appartengono coloro
ai quali le proposte di assegnazione si riferiscono.
"A parita' di voti prevarra' il voto del presidente".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 luglio 1949
EINAUDI
DE GASPERI - PACCIARDI -
PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI