Legge Ordinaria n. 609 del 21/08/1949 (Pubblicata nella G.U. del 12 settembre 1949)
Modificazione all'art. 1, comma terzo, della legge 3 aprile 1926, n. 686, sulla competenza dell'autorita' giudiziaria a disporre il pagamento delle indennita' di espropriazione per causa di pubblica utilita'.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato della, Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Ai fini del pagamento delle indennita' di espropriazione, il limite
di  L. 2500, fissato nel comma terzo dell'art. 1 della legge 3 aprile
1926, n. 686, e' elevato a L. 50.000.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 21 agosto 1949

                               EINAUDI

                                                  DE GASPERI - GRASSI

Visto, il Guardasigilli: GRASSI
 

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