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La Camera dei deputati ed il Senato della, Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Ai fini del pagamento delle indennita' di espropriazione, il limite
di L. 2500, fissato nel comma terzo dell'art. 1 della legge 3 aprile
1926, n. 686, e' elevato a L. 50.000.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 agosto 1949
EINAUDI
DE GASPERI - GRASSI
Visto, il Guardasigilli: GRASSI