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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le somme liquide, prelevate dal Governo egiziano sui beni dei
cittadini italiani residenti in Egitto durante la gestione di
sequestro dei beni stessi, sono a carico del Governo italiano il
quale provvedera' al pagamento agli aventi diritto in applicazione
dell'art. 2 dell'Accordo italo-egiziano del 10 settembre 1946,
approvato e reso esecutivo con legge 16 maggio 1947, n. 512, e dagli
scambi di note effettuati al Cairo fra l'Italia e l'Egitto il 25
settembre 1947 e il 10 marzo 1948, resi esecutivi col decreto
legislativo 1 aprile 1948 n. 227.