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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Nei procedimenti penali a carico di ufficiali generali, il grado
massimo del presidente e dei giudici militari del collegio
giudicante, ai sensi e per gli effetti dell'ordinamento giudiziario
militare, approvato con regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022, e
successive modificazioni, e del decreto legislativo 25 gennaio 1946,
n. 73, e' quello di generale di corpo d'armata o corrispondente.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 luglio 1949
EINAUDI
DE GASPERI - PACCIARDI
- GRASSI - VANONI -
PULLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI