Legge Ordinaria n. 620 del 29/07/1949 (Pubblicata nella G.U. del 15 settembre 1949)
Norme per i procedimenti penali a carico di ufficiali generali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Nei  procedimenti  penali  a carico di ufficiali generali, il grado
massimo   del   presidente   e  dei  giudici  militari  del  collegio
giudicante,  ai  sensi e per gli effetti dell'ordinamento giudiziario
militare,  approvato  con  regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022, e
successive  modificazioni, e del decreto legislativo 25 gennaio 1946,
n. 73, e' quello di generale di corpo d'armata o corrispondente.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 29 luglio 1949

                               EINAUDI

                                               DE GASPERI - PACCIARDI
                                                  - GRASSI - VANONI -
                                                                PULLA

Visto, il Guardasigilli: GRASSI
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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