Legge Ordinaria n. 621 del 03/08/1949 (Pubblicata nella G.U. del 15 settembre 1949)
Proroga del termine di prescrizione per l'azione della Finanza in materia di accertamento dei profitti di regime.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il termine di prescrizione per l'azione della Finanza in materia di
accertamento  di  profitti  di  regime,  stabilito  nel  primo  comma
dell'art.  50  del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946,
n.  134, gia' prorogato al 30 giugno 1949, con il decreto legislativo
del Presidente della Repubblica 13 aprile 1948, n. 650, e' fissato al
31 dicembre 1949.
 

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