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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il termine di prescrizione per l'azione della Finanza in materia di
accertamento di profitti di regime, stabilito nel primo comma
dell'art. 50 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946,
n. 134, gia' prorogato al 30 giugno 1949, con il decreto legislativo
del Presidente della Repubblica 13 aprile 1948, n. 650, e' fissato al
31 dicembre 1949.