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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Sono ammessi all'importazione in esenzione dai diritti doganali ed
in deroga alle norme vigenti in materia di divieti di carattere
economico e valutario i pacchi postali, di peso non superiore ai
dieci chilogrammi, inviati in dono a singoli destinatari.
Essi possono contenere esclusivamente generi alimentari, compresi
il caffe', cacao e zucchero, purche' il peso del cacao non ecceda il
chilogrammo, quello del caffe' i due chilogrammi e quello dello
zucchero i tre chilogrammi, nonche' articoli di vestiario, calzature,
sapone, dentifrici e i medicinali occorrenti per la cura personale
del destinatario o dei suoi congiunti, esclusi gli alcaloidi, gli
stupefacenti e la saccarina.
Quando il peso del caffe' o del cacao oppure dello zucchero,
contenuto in ogni pacco, superi quello consentito dal precedente
comma, sono dovuti i diritti doganali sull'intero pacco.