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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Fino al 30 giugno 1950 e' data facolta' alle Amministrazioni
centrali dello Stato di provvedere mediante l'emissione di ordini di
accreditamento, a norma dell'art. 56 del regio decreto 18 novembre
1923, n. 2440, o, successive modificazioni, al pagamento dei compensi
per lavoro straordinario di cui all'art. 1 del decreto legislativo
Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, gia' previsti sotto la
denominazione di premi di operosita' e rendimento dell'art. 1 del
regio decreto 17 febbraio 1924, n. 132, e da altre analoghe
disposizioni, a favore del personale dipendente in servizio presso
gli uffici periferici.
L'esercizio, di tale facolta' e' subordinato al preventivo assenso
del Ministro per il tesoro, che lo concede una volta tanto per
ciascuna categoria di personale.
Il Ministro per il tesoro puo' - ove se ne appalesi la necessita' -
revocare il suo assenso.