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La Camera, dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario
1948-49, e' introdotta la seguente variazione in aumento:
Cap. n. 282. - Entrate per fitti, ecc., per realizzo di attivita',
ecc., concernenti i beni di pertinenza del partito nazionale
fascista, ecc. L. 250.000.000
La presente legge, munita, del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della, Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data, a Roma, addi' 21 agosto 1949
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI