Legge Ordinaria n. 635 del 29/07/1949 (Pubblicata nella G.U. del 20 settembre 1949)
Proroga delle disposizioni del decreto legislativo Presidenziale 22 giugno 1946, n. 45, recante agevolazioni fiscali dirette a favorire lo sviluppo del naviglio peschereccio.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'esenzione dalle tasse sugli affari, eccettuata l'imposta generale
sull'entrata,   prevista   dall'art.   1   del   decreto  legislativo
Presidenziale  22  giugno  1946,  n.  45, e' prolungata a tutto il 31
dicembre 1950.
  L'esenzione di cui al precedente comma non si applica alle cambiali
ed agli atti giudiziari.
 

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