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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'esenzione dalle tasse sugli affari, eccettuata l'imposta generale
sull'entrata, prevista dall'art. 1 del decreto legislativo
Presidenziale 22 giugno 1946, n. 45, e' prolungata a tutto il 31
dicembre 1950.
L'esenzione di cui al precedente comma non si applica alle cambiali
ed agli atti giudiziari.