Legge Ordinaria n. 638 del 21/08/1949 (Pubblicata nella G.U. del 20 settembre 1949)
Concessione di anticipazioni a favore di imprese industriali danneggiate o distrutte in seguito a pubbliche calamita'.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il Ministro per il tesoro, di concerto col Ministro per l'industria
e  commercio,  e'  autorizzato  a concedere ad Istituti di credito di
diritto  pubblico  e  ad  Enti  esercenti  il  credito  mobiliare, la
garanzia,  sussidiaria  dello  Stato, entro i limiti del 70 per cento
delle  perdite accertate, fino ad un ammontare complessivo di lire un
miliardo,  per anticipazioni da concedersi ad imprese industriali che
intendono  riattivare  o  ricostruire  i loro impianti, danneggiati o
distrutti  da pubbliche calamita', con destinazione da fissarsi con i
decreti  di  concessione  della  garanzia  di  cui  sopra,  nonche' a
concorrere negli interessi di cui all'art. 2.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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