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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le disposizioni di cui alla legge 7 febbraio 1949, n. 32, relative
alla proroga del pagamento degli assegni rinnovabili di guerra si
applicano anche per il periodo 15 aprile-31 dicembre 1949.