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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le penalita' stabilite per il contrabbando dall'art. 10 del regio
decreto-legge 26 febbraio 1930, n. 105, convertito nella legge 1
maggio 1930, n. 611, sono modificate come segue:
a) nei casi di cui ai numeri 1 e 2 del suddetto articolo il
responsabile del reato e' punito con la multa da lire 1250 a lire
25.000;
b) nei casi di cui ai numeri 3 e 4 il responsabile del reato e'
punito con la multa da lire 1250 a lire 12.500;
c) nei casi di cui al n. 5 il responsabile del reato e' punito
con la multa da lire 750 a lire 2500.
Per tutti i suddetti casi e' dovuta, inoltre, la sopratassa pari
all'importo dei diritti fissi stabiliti dagli articoli 1, 2 e 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1948, n. 459, per
ogni apparecchio o pezzo di ricambio oppure per ogni pietrina focaia.